Unione del Commercio del Turismo dei Servizi
e delle Professioni della Provincia di Milano
Commissioni Consiliari Consultive e Comitati Tecnici Consultivi
REGOLAMENTO
Gennaio 2000
NOTA INTRODUTTIVA
Secondo il disposto dell'art. 36 dello Statuto dell'Unione, il
Consiglio Direttivo dell'Unione costituisce le Commissioni Consiliari
con funzione consultiva "per la migliore elaborazione delle
materie sottoposte alle decisioni degli Organi Collegiali"
ed i Comitati Tecnici Consultivi "per assicurare la migliore
trattazione di problemi relativi a specifici settori rappresentati";
le prime sono costituite in seno al Consiglio stesso, con la possibile
integrazione di esperti, mentre per i secondi è prevista
la partecipazione dei Presidenti delle Associazioni appartenenti
ai distinti comparti, individuati dall'art. 36, 4° comma,
nonchè di eventuali esperti.
Per l'attività dei Comitati e delle Commissioni Part. 36
fa rinvio ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
Il Regolamento che segue è stato approvato dal Consiglio
Direttivo in data 27 febbraio 1989 ed è stato aggiornato
d'ufficio esclusivamente per il riferimento al dettato del nuovo
Statuto dell'Unione.
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE E DEI COMITATI
TECNICI CONSULTIVI
ARTICOLO 1 (Nomina)
l. I Presidenti delle Commissioni Consiliari Consultive previste
dall'art. 36, 1 ° comma, dello Statuto, sono nominati dal
Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, che li sceglie
fra i componenti il Consiglio Direttivo dell'Unione.
I componenti delle singole Commissioni Consiliari Consultive sono
individuati dai rispettivi Presidenti tra i componenti del Consiglio
Direttivo dell'Unione ed eventualmente tra esperti nelle materie
di competenza della Commissione.
2. I Presidenti dei Comitati Tecnici Consultivi, previsti dall'ars.
36, 2° e 3° comma, dello Statuto, sono nominati dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente, che li sceglie fra i Membri
di Giunta.
I Comitati Tecnici Consultivi sono composti, secondo quanto previsto
dall'art. 36, 4° comma , dello Statuto, dai Presidenti delle
Associazioni appartenenti ai distinti comparti, che hanno obbligo
di parteciparvi, e da eventuali esperti, individuati dal Presidente
del Comitato.
3. I componenti delle Commissioni Consiliari Consultive e dei
Comitati Tecnici Consultivi durano in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo.
4. Ai lavori delle Commissioni e dei Comitati possono partecipare
i componenti la Giunta Esecutiva dell'Unione.
ARTICOLO 2 (Vice Presidente)
l. Le Commissioni Consiliari con funzioni consultive ed i Comitati
Tecnici Consultivi possono nominare, su proposta del loro Presidente,
a maggioranza dei componenti, un Vice Presidente che, previa delega,
li presieda in caso di impedimento del Presidente.
ARTICOLO 3 (Convocazione in via ordinaria)
1. La convocazione di ciascuna Commissione Consiliare con funzioni
consultive e di ciascun Comitato Tecnico Consultivo è stabilita
dal proprio Presidente e comunicata ai componenti mediante avviso
da trasmettere in tempi e modi idonei ad assicurare il tempestivo
ricevimento della convocazione.
2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e
l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Alle sedute non è ammessa la partecipazione per delega.
Possono essere chiamate in via occasionale a partecipare ai lavori,
su invito del Presidente della Commissione o del Comitato, persone
che abbiano particolari esperienze e competenze nella materia
trattata.
ARTICOLO 4 (Convocazione in via straordinaria)
l. La convocazione di ciascuna Commissione Consiliare con funzioni
consultive o di ciascun Comitato Tecnico Consultivo può
essere richiesta al suo Presidente, per giustificati motivi, da
almeno un quinto dei componenti..
In tal caso la Commissione o il Comitato deve essere convocato
entro i dieci giorni successivi alla data in cui la richiesta
è pervenuta.
2. La richiesta di convocazione deve contenere indicazione degli
argomenti di cui si chiede l'insetimento all'ordine -del giorno.
ARTICOLO 5 (Decadenza)
l. Le Commissioni Consiliari con funzioni consultive ed i Comitati
Tecnici Consultivi possono proporre al Consiglio Direttivo di
dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato
motivo, sia risultato assente per tre riunioni consecutive o che
abbia cessato di ricoprire le cariche associative a motivo delle
quali è stato nominato in Commissione o in Comitato.
ARTICOLO 6 (Attività)
1. L'attività delle Commissioni e dei Comitati si esplica
attraverso:
a) l'emissione di pareri e la stesura di relazioni sulle materie
di competenza;
b) la Costituzione di sottocommissioni o sottocomitati, indicandone
la composizione, la competenza, le attribuzioni, i tempi e le
modalità
ARTICOLO 7 (Richieste degli Organi dell'Unione)
l. Il Presidente dell'Unione può richiedere, qualora lo
ritenga opportuno, ad una o più Commissioni o Comitati,
congiuntamente o disgiuntamente, pareri, osservazioni, relazioni
su tematiche specifiche, fissando i relativi termini di scadenza.
ARTICOLO 8 (Rapporti con gli Uffici dell'Unione)
1. La Segreteria delle Commissioni e dei Comitati è affidata
agli Uffici dell'Unione designati per competenza.
ARTICOLO 9 (Regolamenti preesistenti)
1. Il presente regolamento annulla tutti i preesistenti regolamenti
di Commissione o di Comitati.
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