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Commissioni Consiliari Consultive e Comitati Tecnici Consultivi

REGOLAMENTO
Gennaio 2000

NOTA INTRODUTTIVA

Secondo il disposto dell'art. 36 dello Statuto dell'Unione, il Consiglio Direttivo dell'Unione costituisce le Commissioni Consiliari con funzione consultiva "per la migliore elaborazione delle materie sottoposte alle decisioni degli Organi Collegiali" ed i Comitati Tecnici Consultivi "per assicurare la migliore trattazione di problemi relativi a specifici settori rappresentati"; le prime sono costituite in seno al Consiglio stesso, con la possibile integrazione di esperti, mentre per i secondi è prevista la partecipazione dei Presidenti delle Associazioni appartenenti ai distinti comparti, individuati dall'art. 36, 4° comma, nonchè di eventuali esperti.
Per l'attività dei Comitati e delle Commissioni Part. 36 fa rinvio ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
Il Regolamento che segue è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 1989 ed è stato aggiornato d'ufficio esclusivamente per il riferimento al dettato del nuovo Statuto dell'Unione.

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE E DEI COMITATI TECNICI CONSULTIVI

ARTICOLO 1 (Nomina)
l. I Presidenti delle Commissioni Consiliari Consultive previste dall'art. 36, 1 ° comma, dello Statuto, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, che li sceglie fra i componenti il Consiglio Direttivo dell'Unione.
I componenti delle singole Commissioni Consiliari Consultive sono individuati dai rispettivi Presidenti tra i componenti del Consiglio Direttivo dell'Unione ed eventualmente tra esperti nelle materie di competenza della Commissione.
2. I Presidenti dei Comitati Tecnici Consultivi, previsti dall'ars. 36, 2° e 3° comma, dello Statuto, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, che li sceglie fra i Membri di Giunta.
I Comitati Tecnici Consultivi sono composti, secondo quanto previsto dall'art. 36, 4° comma , dello Statuto, dai Presidenti delle Associazioni appartenenti ai distinti comparti, che hanno obbligo di parteciparvi, e da eventuali esperti, individuati dal Presidente del Comitato.
3. I componenti delle Commissioni Consiliari Consultive e dei Comitati Tecnici Consultivi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
4. Ai lavori delle Commissioni e dei Comitati possono partecipare i componenti la Giunta Esecutiva dell'Unione.

ARTICOLO 2 (Vice Presidente)
l. Le Commissioni Consiliari con funzioni consultive ed i Comitati Tecnici Consultivi possono nominare, su proposta del loro Presidente, a maggioranza dei componenti, un Vice Presidente che, previa delega, li presieda in caso di impedimento del Presidente.

ARTICOLO 3 (Convocazione in via ordinaria)
1. La convocazione di ciascuna Commissione Consiliare con funzioni consultive e di ciascun Comitato Tecnico Consultivo è stabilita dal proprio Presidente e comunicata ai componenti mediante avviso da trasmettere in tempi e modi idonei ad assicurare il tempestivo ricevimento della convocazione.
2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Alle sedute non è ammessa la partecipazione per delega. Possono essere chiamate in via occasionale a partecipare ai lavori, su invito del Presidente della Commissione o del Comitato, persone che abbiano particolari esperienze e competenze nella materia trattata.

ARTICOLO 4 (Convocazione in via straordinaria)
l. La convocazione di ciascuna Commissione Consiliare con funzioni consultive o di ciascun Comitato Tecnico Consultivo può essere richiesta al suo Presidente, per giustificati motivi, da almeno un quinto dei componenti..
In tal caso la Commissione o il Comitato deve essere convocato entro i dieci giorni successivi alla data in cui la richiesta è pervenuta.
2. La richiesta di convocazione deve contenere indicazione degli argomenti di cui si chiede l'insetimento all'ordine -del giorno.

ARTICOLO 5 (Decadenza)
l. Le Commissioni Consiliari con funzioni consultive ed i Comitati Tecnici Consultivi possono proporre al Consiglio Direttivo di dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre riunioni consecutive o che abbia cessato di ricoprire le cariche associative a motivo delle quali è stato nominato in Commissione o in Comitato.

ARTICOLO 6 (Attività)
1. L'attività delle Commissioni e dei Comitati si esplica attraverso:
a) l'emissione di pareri e la stesura di relazioni sulle materie di competenza;
b) la Costituzione di sottocommissioni o sottocomitati, indicandone la composizione, la competenza, le attribuzioni, i tempi e le modalità

ARTICOLO 7 (Richieste degli Organi dell'Unione)
l. Il Presidente dell'Unione può richiedere, qualora lo ritenga opportuno, ad una o più Commissioni o Comitati, congiuntamente o disgiuntamente, pareri, osservazioni, relazioni su tematiche specifiche, fissando i relativi termini di scadenza.

ARTICOLO 8 (Rapporti con gli Uffici dell'Unione)
1. La Segreteria delle Commissioni e dei Comitati è affidata agli Uffici dell'Unione designati per competenza.

ARTICOLO 9 (Regolamenti preesistenti)
1. Il presente regolamento annulla tutti i preesistenti regolamenti di Commissione o di Comitati.