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Denominazione
  Art. 1
Finalità
  Art. 2
Sede
  Art. 3
Soci effettivi - soci affini - soci sostenitori
  Art. 4, Art. 5, Art. 6
Comitati di settore - competenza
  Art. 7
Diritti e doveri
  Art. 8
Perdita della qualità di socio - sanzioni
  Art. 9
Contributi
  Art. 10
Organi sociali - assemblea dei soci - competenze - validità deliberazioni
  Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
Consiglio direttivo: composizione e validità - competenze
  Art. 15, Art. 16
Il presidente - il segretario
  Art. 17, Art. 18
Collegio dei probiviri: composizione - funzioni- cariche sociali - rinvio
  Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22
Regolamento dei settori di attività

 

Denominazione

ART. 1
E' costituita nell'ambito dell"'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO", la: "ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDA ERBORISTI" (ARLE) . L'Associazione é apartitica ed ha durata illimita­ta. ARLE aderisce alla " FEI " in qualità di socio effettivo.

Finalità

ART. 2
Scopi dell'Associazione sono: la valorizzazione, il potenziamento e la tutela della commercializzazione delle piante medicinali ed aromatiche e di tutto quanto concerne l'ambito dell'erboristeria e settori ad essa affini e/o complementari nonché le attività connesse al benessere psico-fisico della persona.
L'Associazione ha il compito di:

a) elaborare le linee generali di -politica anche economica collegate a programmi di sviluppo, rife­rite ai settori dell'erboristeria;
b) assistere tutti gli organismi associati sul piano tecnico, legale, amministrativo, commerciale e sindacale;
c) promuovere studi e ricerche nel settore, orga­nizzare e partecipare, in Italia ed all'Estero, ad attività di divulgazione nell'interesse degli or­ganismi federati;
d) curare l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale dei soci, sia mediante corsi di specializzazione, sia attraverso iniziative a carat­tere formativo e informativo;
e) sollecitare la formazione della legislazione necessaria a facilitare lo sviluppo degli operato­ri del settore;
f) favorire la collaborazione degli erboristi con altri settori interessati;
g) proporre e caldeggiare tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari o possono essere con­sigliati all'interesse della categoria, in accordo con gli interessi generali del pubblico, attuando tutte quelle iniziative che possono tornare utili all'ARLE.

Sede

ART. 3
L'ARLE ha sede legale in Milano, presso l'"UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO".

Soci

ART. 4
I soci dell'ARLE si distinguono in:
a) soci effettivi;
b) soci affini;
c) soci sostenitori.

ART. 5 Soci effettivi e soci affini
Soci effettivi sono: i commercianti al detta­glio di prodotti erboristici in possesso del rela­tivo diploma universitario abilitante - o laurea in farmacia ovvero laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche - o laurea in Scienze Biologiche conseguita prima del 19.2.96 (G.U. n. 41 del 19.2.96) che operano in conformità alle normative vigenti.

Soci affini sono: gli operatori che svolgono attività di produzione, di commercializzazione di prodotti nonché la prestazione di servizi, affini e/o complementari a quelli di cui al comma 1, comunque connesse al benessere psico-fisico della persona.

L'adesione é in forma individuale, e dà diritto alla manifestazione di un voto.
L'iscrizione impegna il socio illimitatamente e la sua adesione si intenderà rinnovata di anno in an­no, salvo che il socio non faccia espressa dichia­razione di recesso almeno 3 mesi prima della fine dell'anno associativo.

In presenza di Associazioni e Gruppi provinciali i Soci devono essere rappresentati in forma collettiva in seno alla ARLE dai relativi Presidenti nell'Assemblea Regionale da delegati allo scopo eletti.

Le Associazioni Provinciali devono annualmente comunicare l'elenco dei propri aderenti curando la trasmissione delle competenze relative contributive alla ARLE.

L'ARLE confermerà la regolarità della situazione contributiva.

Ove si tratti di adesione in forma collettiva, alla domanda deve essere allegato l'elenco delle a­ziende aderenti, convalidato, anche a fini del doppio inquadramento presso le ASCOM provinciali, delle ASCOM stesse territorialmente competenti e l'importo del contributo di adesione nella misura e con le modalità che saranno deliberate anno per anno.

Comunque la manifestazione del voto é in forma individuale.

Il mancato versamento dei contributi alla data stabilita dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria fa perdere il diritto di voto all'operatore e all'organizzazione inadempiente.

Il Socio dovrà al momento della verifica poter esibire la ricevuta del pagamento della quota associativa.

Sulla domanda di adesione ARLE e sulla dichiarazione di decadenza, decide il Consiglio.

La qualità di associato implica adesione ed accettazione del presente Statuto, delle delibera­zioni dell'assemblea e delle disposizioni e rego­lamenti emanati dal Consiglio Direttivo nell'interesse di tutti i Soci.

ART. 6 Soci sostenitori
I Soci sostenitori sono: gli Enti, gli Istitu­ti, gli Organismi, le persone fisiche o giuridiche che perseguono scopi in armonia con quelli dell' ARLE.

I Soci sostenitori riceveranno le informazioni di carattere generale, ma non godranno di alcuna tu­tela giuridico/sindacale.

I Soci sostenitori non hanno diritto di voto, il parere ha valore meramente consultivo e non posso­no ricoprire cariche sociali.

Su delibera del Consiglio, possono essere ammessi a partecipare, senza voto deliberativo, organismi tecnici o commissioni consultive.

Comitato di settore

ART. 7 competenza
Sono istituiti, nell'ambito dell'Associazione, per le categorie imprenditoriali di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, i comitati di settore.

I comitati sono l'espressione unitaria delle imprese operanti nel rispettivo settore di attività ed hanno il compito di rappresentare, coordinare, tutelare e promuovere i legittimi interessi degli operatori del settore.

Essi rappresentano le istanze delle imprese del rispettivo settore e contribuiscono, in seno all'Associazione, alla elaborazione dell'azione sindacale di carattere generale.

I Soci affini sono inquadrati in comitati di settore distinti per tipologia di attività.

L'organizzazione interna dei comitati di settore è disciplinata da apposito Regolamento, allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. Per le modifiche del Regolamento è necessario il voto favorevole di 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

Diritti e doveri

ART. 8
Il socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e d'ogni altro servizio erogato dall'Associazione.

Il socio ha il dovere di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare alla vita associativa.

I soci che ricoprono cariche associative hanno il dovere di adempiere i compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

Perdita della qualità di socio

ART. 9 Sanzioni
La qualità di socio si perde:

a) per recesso;
b) per espulsione;
c) per morosità.
L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi violazioni agli obblighi statutari di cui all'art. 8 del presente statuto .

Avverso la delibera di espulsione è dato ricorso al collegio dei probiviri, da proporsi, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Contributi

ART. 10
La determinazione dei contributi sindacali ordina­ri, integrativi o straordinari, è fissata dal Consiglio Direttivo d'intesa con la Presidenza dell' "UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO" e le quote sociali do­vranno servire alla copertura degli ordinari ser­vizi di segreteria, oltreché di quelli generali, apprestati dall"'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI" e dalla "CONFEDERAZIONE GENERALE I­TALIANA DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI".

La riscossione dei contributi, di cui al presente articolo, avverrà a cura dell'UNIONE DEL COMMER­CIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO".

Il Socio moroso è invitato al pagamento delle quo­te arretrate e deve provvedere al pagamento entro il termine fissato nell'invito stesso.

Organi sociali

ART. 11
Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea Generale dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Probiviri.

 

ART. 12 Assemblea dei soci

L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti ed astenuti, ad attenersi ad esse.

Viene convocata mediante avviso recante l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione se la prima andasse deserta.

L'avviso dovrà pervenire ai Soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione..

In caso di urgenza entro 8 giorni, con telegramma.

L'Assemblea è costituita dai Soci effettivi e dai Soci affini. Qualunque Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega.

Nessun Socio può avere più di due deleghe.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il suo Presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.

Il verbale dell'adunanza, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario viene conservato agli atti.

ART. 13 Competenze

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno:

a) determina l'indirizzo generale delle attività associative;
b) delibera su ogni altro argomento posto ordine del giorno, quando necessario;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo per un numero maggiore di 1 rispetto al numero dei settori costituiti, ad eccezione dei Presidenti dei comitati di settore che ne fanno parte di diritto ;
d) elegge i membri del Consiglio Direttivo dei comitati di settore;
e) elegge ogni quattro anni i componenti del Collegio dei Probiviri;
f) delibera in ordine alle modifiche allo statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, e allo scioglimento dell'Associazione.
Le assemblee vengono indette dal Consiglio Direttivo e convocate dal Presidente e da chi ne fa le veci.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente della Associazione lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta scritta da un terzo degli associati.

Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono indicati dall'organo che delibera la convocazione e ne fa richiesta.

Per la convocazione valgono i termini previsti per l'assemblea ordinaria.

ART. 14 Validità - Deliberazioni
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza degli associati in possesso delle facoltà di voto.

Le Assemblee sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ai fini di stabilire la validità delle Assemblee, si computano nel numero dei presenti anche i Soci che vi partecipano per delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di parità di voti si ripete la votazione, e qualora fosse confermata la parità, la proposta deve intendersi respinta.

Per lo scioglimento dell'ARLE è necessario la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal

Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate da apposito verbale firmato dal Presidente dell' Assemblea, dal Segretario, dagli scrutatori, quando nominati dall'Assemblea.

Consiglio direttivo

ART. 15 Composizione e validità

La conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da almeno 6 membri eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 13 lett. c) dello Statuto, dai Presidenti di ciascun comitato di settore, in funzione del regolamento che ne stabilisce la presenza numerica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la metà più uno dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consiglieri che, senza giustificato motivo e per quattro volte consecutive, disertassero le riunioni del Consiglio, verranno considerati dimissionari.

Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in verbale firmato dal Presidente e da chi funziona da Segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più Consiglieri si procederà alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza contemporanea della maggioranza del Consiglio Direttivo il Presidente deve convocare entro 60 giorni l'Assemblea per la elezione degli organi sociali.

ART. 16 Competenze

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti quegli atti che reputi opportuni, esclusi quelli riservati all'Assemblea, per il miglioramento dell'Associazione.

Al Consiglio è demandato:

a) la nomina del Presidente e del Vice-Presidente:
b) la eventuale nomina dei responsabili territoriali, reperendoli anche tra i Soci, definendone, nel caso, competenze e funzioni;
c) la nomina su conforme parere dell'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVIN­CIA DI MILANO", del Segretario della Associazione;
d) la convocazione dell'Assemblea;
e) l'adozione dei provvedimenti di espulsione di cui all'art. 9 lett. b).

Il presidente

ART. 17

Il Presidente ha legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Vice-Presidente appositamente delegato, sosti­tuisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente ed in tal modo ne firma gli atti.

Il Presidente, il Vice-Presidente che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati quadriennali consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.

ART. 18 Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato a norma dell'art. 16lettera c) dal Consiglio Direttivo su conforme parere dell`UNIONE DEL COMMERCIO DEL TU­RISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO".

Il Segretario è responsabile, dell'ordinamento, del funzionamento degli uffici, dei servizi, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dell'Associazione: lo stesso esegue i compiti affidatigli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo di cui redige i verbali.

Collegio dei probiviri

ART.19 Composizione
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

L'indicazione del Presidente è fatta dall'Assemblea, all'atto dell'elezione.

La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta anche da non soci.

 

ART. 20 Funzioni
Il Collegio dei Probiviri:

a) interviene, su istanza di parte, in via conciliativa e quale amichevole compositore, nelle controversie tra soci in materia associativa;
b) esprime, su richiesta, pareri in materia statutaria, al presidente e agli organi collegiali;
c) decide inappellabilmente sui ricorsi di cui all'art. 8, comma 3 dello statuto.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri ne regola il funzionamento, nel modo ritenuto più opportuno nei diversi casi di cui al comma 1, secondo le circostanze, e senza formalità di procedura.

Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le decisioni, sono resi per iscritto.

 

ART. 21 Cariche Sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Gli emolumenti del Segretario vengono determinati ed erogati dall'"UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO".

ART. 22 Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della " FEI " e quello dell"'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO", che si intende qui interamente introdotto.

Regolamento dei settori di attività

I soci affini sono organizzati in comitati di settore distinti secondo le tipologie, afferenti le diverse categorie.

Sono inseriti nei comitati di settore i soci affini in regola con il pagamento della quota associativa, distribuiti secondo la tipologia dell'attività da essi svolta.

Nell'ipotesi in cui un socio affine sia titolare di più attività relativamente allo stesso esercizio, questi dovrà indicare l'attività prevalente al fine di identificare il comitato di settore di riferimento.

Un unico esercizio con una pluralità di attività potrà essere inquadrato in più di un settore, ma il proprio rappresentante potrà ricoprire cariche in un solo comitato di settore.

Il comitato di settore ha come scopi:

la tutela degli interessi delle imprese iscritte;
la rappresentanza delle aziende presso autorità, enti, istituzioni nazionali ed internazionali;
la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa utile allo sviluppo della categoria;
l'espletamento di ogni altro compito, compatibile con gli scopi sociali, che per delibera dell'assemblea dell'Associazione sia affidato al comitato stesso.
Gli organi del settore sono:

il Consiglio del comitato di settore
il Presidente del comitato di settore.
Gli organi del comitato di settore durano in carica quattro anni.

Le deliberazioni degli organi del comitato di settore vengono assunte a maggioranza semplice.

L'Assemblea dell'Associazione elegge i membri del Consiglio del comitato.

Il Consiglio del comitato di settore è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea dell'Associazione, tra un minimo di 3 e un massimo di 5.

Ciascun Consiglio del comitato di settore elegge al suo interno il Presidente del Comitato di settore.

Il Presidente di ciascun comitato di settore entra a far parte di diritto nel Consiglio Direttivo della Associazione.

Il Presidente del comitato di settore rappresenta il comitato sia all'interno degli organi della Associazione che nei confronti dei terzi e ne ha la firma.

Il Presidente del comitato di settore può dare incarico a uno o più componenti del Consiglio di costituire Commissioni consultive di studio e formazione a cui potranno partecipare anche soggetti esterni al Consiglio del comitato di settore.