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Denominazione |
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Art. 1 |
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Finalità |
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Art. 2 |
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Sede |
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Art. 3 |
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Soci effettivi - soci affini
- soci sostenitori |
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Art. 4, Art. 5, Art. 6 |
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Comitati di settore - competenza |
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Art. 7 |
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Diritti e doveri |
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Art. 8 |
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Perdita della qualità
di socio - sanzioni |
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Art. 9 |
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Contributi |
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Art. 10 |
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Organi sociali - assemblea
dei soci - competenze - validità deliberazioni |
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Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 |
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Consiglio direttivo: composizione
e validità - competenze |
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Art. 15, Art. 16 |
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Il presidente - il segretario |
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Art. 17, Art. 18 |
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Collegio dei probiviri: composizione
- funzioni- cariche sociali - rinvio |
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Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22 |
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Regolamento dei settori di attività |
Denominazione
ART. 1
E' costituita nell'ambito dell"'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO", la: "ASSOCIAZIONE
REGIONALE LOMBARDA ERBORISTI" (ARLE) . L'Associazione
é apartitica ed ha durata illimitata. ARLE aderisce
alla " FEI " in qualità di socio effettivo.

Finalità
ART. 2
Scopi dell'Associazione sono: la valorizzazione, il potenziamento
e la tutela della commercializzazione delle piante medicinali ed
aromatiche e di tutto quanto concerne l'ambito dell'erboristeria
e settori ad essa affini e/o complementari nonché le attività
connesse al benessere psico-fisico della persona.
L'Associazione ha il compito di:
a) elaborare le linee
generali di -politica anche economica collegate a programmi di sviluppo,
riferite ai settori dell'erboristeria;
b) assistere tutti gli organismi associati sul piano tecnico, legale,
amministrativo, commerciale e sindacale;
c) promuovere studi e ricerche nel settore, organizzare e partecipare,
in Italia ed all'Estero, ad attività di divulgazione nell'interesse
degli organismi federati;
d) curare l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale dei
soci, sia mediante corsi di specializzazione, sia attraverso iniziative
a carattere formativo e informativo;
e) sollecitare la formazione della legislazione necessaria a facilitare
lo sviluppo degli operatori del settore;
f) favorire la collaborazione degli erboristi con altri settori
interessati;
g) proporre e caldeggiare tutti quei provvedimenti che si renderanno
necessari o possono essere consigliati all'interesse della
categoria, in accordo con gli interessi generali del pubblico, attuando
tutte quelle iniziative che possono tornare utili all'ARLE.

Sede
ART. 3
L'ARLE ha sede legale in Milano, presso l'"UNIONE DEL COMMERCIO,
DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO".

Soci
ART. 4
I soci dell'ARLE si distinguono in:
a) soci effettivi;
b) soci affini;
c) soci sostenitori.
ART. 5
Soci effettivi e soci affini
Soci effettivi sono: i commercianti al dettaglio di prodotti
erboristici in possesso del relativo diploma universitario
abilitante - o laurea in farmacia ovvero laurea in chimica e tecnologie
farmaceutiche - o laurea in Scienze Biologiche conseguita prima
del 19.2.96 (G.U. n. 41 del 19.2.96) che operano in conformità
alle normative vigenti.
Soci affini
sono: gli operatori che svolgono attività di produzione,
di commercializzazione di prodotti nonché la prestazione
di servizi, affini e/o complementari a quelli di cui al comma 1,
comunque connesse al benessere psico-fisico della persona.
L'adesione
é in forma individuale, e dà diritto alla manifestazione
di un voto.
L'iscrizione impegna il socio illimitatamente e la sua adesione
si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo che il
socio non faccia espressa dichiarazione di recesso almeno 3
mesi prima della fine dell'anno associativo.
In presenza
di Associazioni e Gruppi provinciali i Soci devono essere rappresentati
in forma collettiva in seno alla ARLE dai relativi Presidenti nell'Assemblea
Regionale da delegati allo scopo eletti.
Le Associazioni Provinciali
devono annualmente comunicare l'elenco dei propri aderenti curando
la trasmissione delle competenze relative contributive alla ARLE.
L'ARLE confermerà
la regolarità della situazione contributiva.
Ove si
tratti di adesione in forma collettiva, alla domanda deve essere
allegato l'elenco delle aziende aderenti, convalidato, anche
a fini del doppio inquadramento presso le ASCOM provinciali, delle
ASCOM stesse territorialmente competenti e l'importo del contributo
di adesione nella misura e con le modalità che saranno deliberate
anno per anno.
Comunque
la manifestazione del voto é in forma individuale.
Il mancato
versamento dei contributi alla data stabilita dall'Assemblea Ordinaria
e Straordinaria fa perdere il diritto di voto all'operatore e all'organizzazione
inadempiente.
Il Socio
dovrà al momento della verifica poter esibire la ricevuta
del pagamento della quota associativa.
Sulla
domanda di adesione ARLE e sulla dichiarazione di decadenza, decide
il Consiglio.
La qualità
di associato implica adesione ed accettazione del presente Statuto,
delle deliberazioni dell'assemblea e delle disposizioni e regolamenti
emanati dal Consiglio Direttivo nell'interesse di tutti i Soci.
ART.
6 Soci sostenitori
I Soci sostenitori sono: gli Enti, gli Istituti, gli Organismi,
le persone fisiche o giuridiche che perseguono scopi in armonia
con quelli dell' ARLE.
I Soci
sostenitori riceveranno le informazioni di carattere generale, ma
non godranno di alcuna tutela giuridico/sindacale.
I Soci
sostenitori non hanno diritto di voto, il parere ha valore meramente
consultivo e non possono ricoprire cariche sociali.
Su delibera
del Consiglio, possono essere ammessi a partecipare, senza voto
deliberativo, organismi tecnici o commissioni consultive.

Comitato di settore
ART. 7 competenza
Sono istituiti, nell'ambito dell'Associazione, per le categorie
imprenditoriali di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, i comitati
di settore.
I comitati
sono l'espressione unitaria delle imprese operanti nel rispettivo
settore di attività ed hanno il compito di rappresentare,
coordinare, tutelare e promuovere i legittimi interessi degli operatori
del settore.
Essi rappresentano
le istanze delle imprese del rispettivo settore e contribuiscono,
in seno all'Associazione, alla elaborazione dell'azione sindacale
di carattere generale.
I Soci
affini sono inquadrati in comitati di settore distinti per tipologia
di attività.
L'organizzazione
interna dei comitati di settore è disciplinata da apposito
Regolamento, allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte
integrante ed essenziale. Per le modifiche del Regolamento è
necessario il voto favorevole di 2/3 dei componenti il Consiglio
Direttivo.

Diritti
e doveri
ART. 8
Il socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme
previste dal presente statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza,
consulenza, formazione, informazione e d'ogni altro servizio erogato
dall'Associazione.
Il socio
ha il dovere di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi
associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare
alla vita associativa.
I soci
che ricoprono cariche associative hanno il dovere di adempiere i
compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

Perdita della
qualità di socio
ART. 9 Sanzioni
La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per espulsione;
c) per morosità.
L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi
violazioni agli obblighi statutari di cui all'art. 8 del presente
statuto .
Avverso
la delibera di espulsione è dato ricorso al collegio dei
probiviri, da proporsi, a pena di decadenza, entro venti giorni
dalla comunicazione della decisione.

Contributi
ART. 10
La determinazione dei contributi sindacali ordinari, integrativi
o straordinari, è fissata dal Consiglio Direttivo d'intesa
con la Presidenza dell' "UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO" e le quote sociali
dovranno servire alla copertura degli ordinari servizi
di segreteria, oltreché di quelli generali, apprestati dall"'UNIONE
DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI" e dalla "CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI".
La riscossione dei
contributi, di cui al presente articolo, avverrà a cura dell'UNIONE
DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI
MILANO".
Il Socio
moroso è invitato al pagamento delle quote arretrate
e deve provvedere al pagamento entro il termine fissato nell'invito
stesso.

Organi sociali
ART. 11
Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea Generale dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Probiviri.
ART. 12 Assemblea dei soci
L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta la totalità
dei Soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci, anche se
assenti, dissenzienti ed astenuti, ad attenersi ad esse.
Viene convocata mediante avviso recante l'ordine del
giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda
convocazione se la prima andasse deserta.
L'avviso dovrà pervenire ai Soci almeno 15
giorni prima della data di convocazione..
In caso di urgenza entro 8 giorni, con telegramma.
L'Assemblea è costituita dai Soci effettivi
e dai Soci affini. Qualunque Socio può farsi rappresentare
da altro Socio mediante delega.
Nessun Socio può avere più di due deleghe.
L'Assemblea nomina nel proprio seno il suo Presidente,
tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche
tra persone estranee all'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di
farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le funzioni
di segretario.
Il verbale dell'adunanza, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario viene conservato agli atti.
ART. 13 Competenze
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno:
a) determina l'indirizzo generale delle attività
associative;
b) delibera su ogni altro argomento posto ordine del giorno, quando
necessario;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo per un numero maggiore
di 1 rispetto al numero dei settori costituiti, ad eccezione dei
Presidenti dei comitati di settore che ne fanno parte di diritto
;
d) elegge i membri del Consiglio Direttivo dei comitati di settore;
e) elegge ogni quattro anni i componenti del Collegio dei Probiviri;
f) delibera in ordine alle modifiche allo statuto, su proposta del
Consiglio Direttivo, e allo scioglimento dell'Associazione.
Le assemblee vengono indette dal Consiglio Direttivo e convocate
dal Presidente e da chi ne fa le veci.
L'Assemblea straordinaria è convocata quando
il Presidente della Associazione lo ritenga opportuno o a richiesta
di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta
scritta da un terzo degli associati.
Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono
indicati dall'organo che delibera la convocazione e ne fa richiesta.
Per la convocazione valgono i termini previsti per
l'assemblea ordinaria.
ART. 14 Validità - Deliberazioni
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione
allorché sia presente la maggioranza degli associati in possesso
delle facoltà di voto.
Le Assemblee sono valide in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Ai fini di stabilire la validità delle Assemblee,
si computano nel numero dei presenti anche i Soci che vi partecipano
per delega scritta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
di voti qualunque sia il numero dei votanti.
In caso di parità di voti si ripete la votazione,
e qualora fosse confermata la parità, la proposta deve intendersi
respinta.
Per lo scioglimento dell'ARLE è necessario
la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Per le
votazioni si segue il metodo stabilito dal
Presidente dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate
da apposito verbale firmato dal Presidente dell' Assemblea, dal
Segretario, dagli scrutatori, quando nominati dall'Assemblea.

Consiglio direttivo
ART. 15 Composizione e validità
La conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
è affidata ad un Consiglio Direttivo composto dal Presidente,
da almeno 6 membri eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 13 lett.
c) dello Statuto, dai Presidenti di ciascun comitato di settore,
in funzione del regolamento che ne stabilisce la presenza numerica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con
la presenza dei due terzi dei componenti in carica.
Per la validità delle deliberazioni è
necessaria la metà più uno dei voti dei Consiglieri
presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo e per quattro volte
consecutive, disertassero le riunioni del Consiglio, verranno considerati
dimissionari.
Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in
verbale firmato dal Presidente e da chi funziona da Segretario della
riunione.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti
il Presidente ed il Vice-Presidente.
I membri del Consiglio durano in carica quattro anni
e sono rieleggibili.
In caso di vacanza di uno o più Consiglieri
si procederà alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza contemporanea della maggioranza
del Consiglio Direttivo il Presidente deve convocare entro 60 giorni
l'Assemblea per la elezione degli organi sociali.
ART. 16 Competenze
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere
tutti quegli atti che reputi opportuni, esclusi quelli riservati
all'Assemblea, per il miglioramento dell'Associazione.
Al Consiglio è demandato:
a) la nomina del Presidente e del Vice-Presidente:
b) la eventuale nomina dei responsabili territoriali, reperendoli
anche tra i Soci, definendone, nel caso, competenze e funzioni;
c) la nomina su conforme parere dell'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO", del Segretario
della Associazione;
d) la convocazione dell'Assemblea;
e) l'adozione dei provvedimenti di espulsione di cui all'art. 9
lett. b).

Il presidente
ART. 17
Il Presidente ha legale rappresentanza di fronte ai
terzi e in giudizio.
Il Vice-Presidente appositamente delegato, sostituisce,
in caso di assenza o di impedimento, il Presidente ed in tal modo
ne firma gli atti.
Il Presidente, il Vice-Presidente che hanno ricoperto
i rispettivi incarichi per due mandati quadriennali consecutivi
non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.
ART. 18 Segretario
Il Segretario dell'Associazione è nominato
a norma dell'art. 16lettera c) dal Consiglio Direttivo su conforme
parere dell`UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI MILANO".
Il Segretario è responsabile, dell'ordinamento,
del funzionamento degli uffici, dei servizi, della conservazione
dei documenti e della disciplina del personale dell'Associazione:
lo stesso esegue i compiti affidatigli dal Presidente e dal Consiglio
Direttivo di cui redige i verbali.

Collegio dei probiviri
ART.19 Composizione
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi,
di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.
L'indicazione del Presidente è fatta dall'Assemblea,
all'atto dell'elezione.
La carica di proboviro è incompatibile con
qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta
anche da non soci.
ART. 20 Funzioni
Il Collegio dei Probiviri:
a) interviene, su istanza di parte, in via conciliativa
e quale amichevole compositore, nelle controversie tra soci in materia
associativa;
b) esprime, su richiesta, pareri in materia statutaria, al presidente
e agli organi collegiali;
c) decide inappellabilmente sui ricorsi di cui all'art. 8, comma
3 dello statuto.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri ne regola il funzionamento,
nel modo ritenuto più opportuno nei diversi casi di cui al
comma 1, secondo le circostanze, e senza formalità di procedura.
Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le
decisioni, sono resi per iscritto.
ART. 21 Cariche Sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Gli emolumenti del Segretario vengono determinati
ed erogati dall'"UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI MILANO".
ART. 22 Rinvio
Per tutto quanto non è espressamente previsto
e disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto
della " FEI " e quello dell"'UNIONE DEL COMMERCIO,
DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO", che si
intende qui interamente introdotto.

Regolamento dei
settori di attività
I soci affini sono organizzati in comitati di settore
distinti secondo le tipologie, afferenti le diverse categorie.
Sono inseriti nei comitati di settore i soci affini
in regola con il pagamento della quota associativa, distribuiti
secondo la tipologia dell'attività da essi svolta.
Nell'ipotesi in cui un socio affine sia titolare di
più attività relativamente allo stesso esercizio,
questi dovrà indicare l'attività prevalente al fine
di identificare il comitato di settore di riferimento.
Un unico esercizio con una pluralità di attività
potrà essere inquadrato in più di un settore, ma il
proprio rappresentante potrà ricoprire cariche in un solo
comitato di settore.
Il comitato di settore ha come scopi:
la tutela degli interessi delle imprese iscritte;
la rappresentanza delle aziende presso autorità, enti, istituzioni
nazionali ed internazionali;
la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa utile allo sviluppo
della categoria;
l'espletamento di ogni altro compito, compatibile con gli scopi
sociali, che per delibera dell'assemblea dell'Associazione sia affidato
al comitato stesso.
Gli organi del settore sono:
il Consiglio del comitato di settore
il Presidente del comitato di settore.
Gli organi del comitato di settore durano in carica quattro anni.
Le deliberazioni degli organi del comitato di settore
vengono assunte a maggioranza semplice.
L'Assemblea dell'Associazione elegge i membri del
Consiglio del comitato.
Il Consiglio del comitato di settore è composto
da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea dell'Associazione,
tra un minimo di 3 e un massimo di 5.
Ciascun Consiglio del comitato di settore elegge al
suo interno il Presidente del Comitato di settore.
Il Presidente di ciascun comitato di settore entra
a far parte di diritto nel Consiglio Direttivo della Associazione.
Il Presidente del comitato di settore rappresenta
il comitato sia all'interno degli organi della Associazione che
nei confronti dei terzi e ne ha la firma.
Il Presidente del comitato di settore può dare
incarico a uno o più componenti del Consiglio di costituire
Commissioni consultive di studio e formazione a cui potranno partecipare
anche soggetti esterni al Consiglio del comitato di settore.

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