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Codice Deontologico
Il "Codice Deontologico
dell'Erborista”
Premessa
Rapporti
con i cittadini
Rapporti
con il mondo medico
Rapporti con i maestri e con i tirocinanti
Rapporti con i tirocinanti
Segreto professionale
Rapporti con Autorità ed Enti Sanitari
Della Erboristeria
Della Pubblicità
Dell'attività professionale nell' industria
Erboristica
Dell'attività professionale nell' ambito della
distribuzione intermedia
Delle infrazioni al Codice Deontologico
Premessa
Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia
del cittadino, della collettività e a tutela della dignità
e del decoro della attività dell'Erborista. Tutti gli Erboristi
sono tenuti a osservare le norme e i principi contenuti nel presente
Codice deontologico. Ai sensi del presente Codice deontologico,
per Erborista si intendono i soci effettivi dell'Associazione Regionale
degli Erboristi.
ART.1
- L'Erborista deve:
-
esercitare la propria attività professionale
con dignità e decoro;
-
operare in piena autonomia e coscienza professionale,
conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i
diritti del cittadino consumatore e il rispetto della vita;
-
essere sempre attento e sensibile alle necessità
sociali e del benessere fisico che possono manifestarsi nell'espletamento
della sua professione;
-
tenere sempre una condotta consona al proprio
ruolo di professionista responsabile del benessere della persona,
tale da non portare in nessun caso discredito alla professione;
-
rispettare gli indirizzi di natura professionale
enunciati dall'Associazione Regionale degli Erboristi.
-
E' sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza
nell'esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento
disdicevole al decoro professionale o che abbia causato o possa
causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.
ART. 2
-
L'Erborista ha il dovere dell'aggiornamento
professionale e della formazione permanente.
-
Egli ha l'obbligo di partecipare
con profitto alle iniziative di formazione continua organizzate
o attivate dalla Associazione Regionale, nonché a quelle
contemplate dalla normativa in materia, anche per conseguire,
qualora previsti, gli accreditamenti e certificazioni.
ART. 3
All'Erborista è vietato, in qualsiasi
modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali,
di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso
di metodi o prodotti, a fini di doping.
Rapporti
con i cittadini
ART. 4
-
All'Erborista è vietato porre in essere
iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto
di libera scelta della erboristeria da parte dei cittadini.
-
I'Erborista, in qualsiasi atto professionale
e comunque nell'attività di controllo e di consiglio,
agisce secondo scienza e coscienza e nel rispetto della legge.
Deve offrire la massima disponibilità e cortesia e prestare
il soccorso consentito dalla legge e suggerito da sentimenti
di umana solidarietà.
-
Egli deve sempre ricordare che la sua professione
è costantemente finalizzata alla tutela dello stato di
salute e alla conservazione del benessere fisico e psichico
della persona, nel rispetto dei diritti fondamentali della stessa.
ART. 5
-
Costituisce obbligo professionale dell'erborista
fornire al consumatore le informazioni e i chiarimenti opportuni
circa: conservazione, contenuto, attività funzionale,
posologia, modalità e tempi di somministrazione, controindicazioni,
effetti collaterali e incompatibilità di qualunque natura
dei prodotti dispensati. Deve, se richiesto, fornire consigli
e indicazioni igieniche e alimentari, mirando al recupero e
al mantenimento dello stato di salute.
-
Il complesso degli interventi che accompagnano
la dispensa del prodotto deve essere svolto in condizione di
maggiore riservatezza possibile per il consumatore.
-
L'Erborista promuove e partecipa a campagne
di prevenzione e di educazione a garanzia del benessere psico-fisico
della persona.
Rapporti
con il mondo medico
ART. 6
L'Erborista,
nell'esercizio della professione e nell'interesse del consumatore,
deve attenersi al principio del rispetto reciproco e delle specifiche
competenze nei confronti delle altre categorie sanitarie.
ART. 7
L'Erborista mette
a disposizione dei colleghi il frutto delle proprie esperienze tecnico
- scientifiche e deve favorire l'incontro con gli operatori della
filiera erborista al fine di un reciproco scambio di conoscenze
e di informazioni.
ART. 8
L'Erborista deve
astenersi dal criticare l'agire di altri operatori sanitari.
ART. 9
I rapporti
con gli operatori sanitari non devono essere motivati e condizionati
da interessi economici a danno del consumatore.
Rapporti
con i maestri e con i tirocinanti
ART. 10
-
Tutti gli iscritti all'Arle devono tenere
un comportamento deontologicamente corretto nell'ambito delle
rispettive competenze e autonomie, instaurando, nei confronti
dei colleghi rapporti improntati alla massima correttezza che
favoriscano la collaborazione professionale, nello scrupoloso
rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interessi.
-
Eventuali divergenze e controversie vanno
risolte attraverso contatti diretti e, in caso di esito negativo,
sottoposte alla valutazione dell'Arle.
Rapporti
con i tirocinanti
ART. 11
L'Erborista che accoglie i tirocinanti, ai
fini del conseguimento della laurea , impartisce loro le necessarie
istruzioni tecniche e scientifiche, impegnandosi a costituire
quotidiano esempio etico oltre che professionale.
Segreto
professionale
ART. 12
-
La conservazione del segreto su fatti e circostanze,
dei quali l'erborista sia venuto a conoscenza per ragione della
sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico
è, per l'erborista, un imprescindibile dovere
morale.
-
E' fatto obbligo all'erborista di garantire
il pieno rispetto della riservatezza dei dati personali da lui
trattati.
-
I'erborista deve altresì assicurare
il rispetto di regole di condotta riconducibili al segreto professionale
anche da parte di quanti sono da lui incaricati del trattamento
dei dati personali.
.
Rapporti
con Autorità ed Enti Sanitari
ART. 13
-
L'Erborista, nella sua qualità di
operatore del benessere, collabora con le autorità coadiuvandole
nel raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa a iniziative
di prevenzione, difesa dell'ambiente e protezione civile.
-
L'Erborista partecipa alle iniziative promosse
dalle istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli Erboristi
e dalla propri a Associazione Regionale, ai fini del miglioramento
del servizio e dell'immagine della professione.
Della
Erboristeria
ART. 14
-
L'Erborista esercente in erboristeria è
tenuto a indossare il distintivo professionale adottato dalla
Federazione Nazionale degli Erboristi e distribuito dall'Associazione
Regionale Arle.
-
Il distintivo professionale deve essere utilizzato
solo dagli iscritti ad ARLE che esercitano la professione in
erboristeria.
ART. 15
Il titolare o
direttore della erboristeria deve curare che l'esercizio sia organizzato
in modo adeguato al ruolo che l'erboristeria svolge.
ART.16
- L'Erborista non può detenere né dispensare, né
promuovere prodotti non autorizzati al commercio in Italia.
Della
Pubblicità
ART. 17
-
Sotto il profilo deontologico, il ruolo dell'erborista
professionista e di erborista imprenditore sono indissociabili.
-
La pubblicità, intesa come comunicazione
veritiera e corretta relativa a prodotti o servizi, deve essere
realizzata come servizio per l'informazione del pubblico, tenendo
conto della sua influenza sull'utente.
-
Il titolare o direttore dell'erboristeria
deve curare che qualsiasi forma di pubblicità presente
nel proprio esercizio sia legittima e conforme all'etica professionale.
ART. 18
-
E' vietato ogni atto comunque promozionale
che configuri concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 del
Codice Civile, o che limiti o impedisca il diritto di libera
scelta dell'erboristeria da parte dei cittadini.
-
Permane comunque l'obbligo dell'erborista
di conformare il proprio comportamento ai principi della correttezza
e del decoro professionale.
ART. 19
-
E' conforme alle norme deontologiche, rendere
noti al pubblico, ai fini del rispetto del diritto dei cittadini
a essere informati, dati e elementi conoscitivi, veritieri e
corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nell'erboristeria,
ai prezzi praticati, nonché per i servizi.
-
Il titolare o direttore dell'erboristeria
deve allestire vetrine che diano un'immagine consona al ruolo
dell'attività di erboristeria.
ART. 20
Salvo specifiche norme derivanti da leggi,
regolamenti e ordinanze, l'insegna del punto vendita gestita dall'erborista
è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura ERBORISTERIA.
.
ART. 21
L''Erborista deve rispettare i limiti della
pura comunicazione di notizie obiettive, veritiere e corrette
in qualsiasi tipo di informazione, che indirettamente possa avere
effetti promozionali dell'erboristeria e dell'erborista (interviste,
dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache, resoconti
di convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico-scientifiche).
Dell'attività
professionale nell' industria Erboristica
ART. 22
L'Erborista che svolge attività di informatore
scientifico sulle erbe, oltre ai compiti specifici della propria
attività, estenderà i propri contatti con i colleghi
operanti in altre erboristerie al fine di promuovere un costante
aggiornamento di questi ultimi sulle conoscenze delle nuove novità
sperimentate e quindi sui progressi delle scienza del benessere.
Dell'attività
professionale nell' ambito della distribuzione intermedia
ART. 23
I'Erborista che opera nella distribuzione intermedia
è tenuto al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti da
disposizioni di legge e dal ruolo chiamato a svolgere. In particolare
deve assicurare che tutti i prodotti vengano conservati e trasportati
nelle condizioni idonee e non deve cedere, al pubblico e a soggetti
non autorizzati all'acquisto diretto, prodotti la cui vendita
è riservata all'erborista in erboristeria.
Delle
infrazioni al Codice Deontologico
ART. 24
-
E' fatto obbligo all'Associazione Erboristi
di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico.
-
Ogni infrazione al presente Codice deontologico
è valutata sotto il profilo disciplinare dal Collegio
dei Probi Viri e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
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Le infrazioni al presente Codice da parte
delle aziende associate ad ARLE, salvo ogni diverso e ulteriore
profilo di responsabilità, costituiscono violazione statutaria.
Ciò comporta che il Consiglio Direttivo, previo parere
del Collegio dei Probiviri, a seguito di infrazione del presente
Codice, potrà comminare la deplorazione scritta, la sospensione
e l'espulsione.
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