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Newsletter DSU

9 novembre
2015

  N° 69 - ANNO XI
ASSUNZIONI AGEVOLATE

Chiarimenti Inps per l’esonero contributivo triennale

L’Inps, con circolare n. 178 del 3 novembre c.a., ha fornito ulteriori precisazioni relativamente all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015). 

In particolare:

  • l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione, non consente la fruizione dell’esonero contributivo;
  • in caso di precedente rapporto di lavoro, intercorso nei 6 mesi precedenti l’assunzione, risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, non è possibile fruire dell’esonero;
  • in caso di cambio d’appalto e passaggio dei lavoratori dal cedente al subentrante in presenza di un contratto collettivo che preveda l’assunzione ex novo, l’incentivo non spetta;
  • rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
  • cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
  • in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario, pertanto la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente;
  • l’incentivo è fruibile anche quando il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato, ha avuto altri rapporti di lavoro quali contratto a termine, collaborazioni a progetto, ecc..

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Esonero contributivo e operazioni societarie

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 25 del 5 novembre c.a., ha precisato che nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione per incorporazione, dove i rapporti di lavoro con il cedente proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità, il cessionario incorporante continua a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua.

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MATERNITÀ

Cumulabilità del congedo parentale a ore con altri riposi o permessi

L’Inps, con messaggio n. 6704 del 3 novembre c.a., ha precisato che il congedo parentale fruito ad ore è cumulabile con altri permessi previsti da normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori, e i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso previsti rispettivamente dall’articolo 33, comma 3 e 6, della legge n. 104/92. 

L’Istituto altresì riconferma l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità, precisando che il lavoratore che utilizza il congedo parentale ad ore non può usufruire, nella medesima giornata, né dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, né dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.

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SICUREZZA SUL LAVORO

Sicurezza sul lavoro e delega da parte del datore di lavoro di alcune funzioni

L’articolo 16 del D. Lgs. n. 81/08 prevede che il datore di lavoro possa delegare alcuni dei propri obblighi ad altro soggetto dotato di specifici requisiti, ad esclusione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP. 

La suddetta delega deve avere tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate, la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specificata natura delle funzioni a lui delegate ma soprattutto che sia accettata per iscritto.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello n. 7 del 2 novembre c.a., ha ribadito che la citata delega deve essere accettata dal delegato per iscritto, con la possibilità che la stessa possa non essere accettata dal delegato.

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Sorveglianza sanitaria e visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello n. 8 del 2 novembre c.a., in merito alla possibilità che il lavoratore, non soggetto a sorveglianza sanitaria, possa richiedere visita medica e se il medico competente è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, anche in assenza di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione, ha precisato che: 

  • qualsiasi lavoratore può richiedere di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, purchè il medico competente ritenga tale richiesta accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi;
  • la visita agli ambienti di lavoro, da parte del medico competente, deve essere estesa a tutti  quei luoghi che possano avere rilevanza per la valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione e della sorveglianza sanitaria.

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