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5 marzo
2015

  N° 16 - ANNO XI
JOBS ACT

Schema di decreto recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni

Come anticipato in Lavoronews n. 14/2015, il 20 febbraio c.a., il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto recante il Testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 c.d. Jobs Act. 

Il Testo organico conterrà la regolamentazione relativa a:

  • contratto a tempo parziale;
  • lavoro intermittente;
  • lavoro a tempo determinato;
  • somministrazione di lavoro;
  • apprendistato;
  • lavoro accessorio;
  • superamento dei contratti a progetto;
  • revisione della disciplina delle mansioni. 

In estrema sintesi, lo schema di decreto conferma l’attuale disciplina del contratto a tempo determinato, del lavoro intermittente (a chiamata) e del lavoro a tempo parziale. 

Inoltre, prevede la possibilità di stipulare contratti di somministrazione acausali a tempo indeterminato, eleva il limite dell’importo economico che può essere percepito dal lavoratore che svolge prestazioni di lavoro accessorio, nonché modifica la disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (primo livello) e quella per l’alta formazione (terzo livello). 

Prevede, altresì, che dalla data di entrata in vigore del decreto non sarà più possibile stipulare contratti a progetto e che gli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/03 rimarranno in vigore solo per la regolazione dei contratti già in essere. 

Infine, stabilisce che dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e al luogo di lavoro. 

Nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato soggetti con i quali avevano già stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, se sottoscrivono presso le sedi di conciliazione, accordi riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, beneficeranno dell’estinzione delle violazioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali. 

Al fine di evitare vertenze, le aziende potranno sottoscrivere accordi di conciliazione presso Unione Confcommercio. 

Relativamente alla revisione della disciplina delle mansioni, lo schema di decreto prevede la modifica dell'art. 2103 cod. civ., prevedendo la possibilità che il datore di lavoro possa modificare le mansioni del lavoratore, in determinate condizioni di riorganizzazione aziendale, salvaguardandone la retribuzione precedente. 

Lo schema di decreto verrà trasmesso alle competenti Commissioni di Camera e Senato per l’espressione del parere non vincolante e, successivamente, verrà riesaminato per l’approvazione definitiva dal Consiglio dei Ministri e in seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Schema di decreto in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro

Come anticipato in Lavoronews n. 14/2015, il 20 febbraio c.a., il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 c.d. Jobs Act. 

Il provvedimento interviene prevalentemente sul D.Lgs. n. 151/2001. 

Tra le modifiche più significative si segnala la previsione che, in caso di ricovero del neonato, consente alla madre, una sola volta per ogni figlio, di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo dalla data di dimissione del bambino. 

Inoltre, è prevista l'estensione del congedo parentale fino ai primi 12 anni di vita del bambino, di cui parzialmente retribuito fino a 6. Sempre sul congedo parentale il decreto disciplina la fruizione su base oraria in caso di assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva.

Lo schema di decreto verrà trasmesso alle competenti Commissioni di Camera e Senato per l’espressione del parere non vincolante e, successivamente, verrà riesaminato per l’approvazione definitiva dal Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

In allegato riproponiamo i testi degli schemi di decreti legislativi e la nota di commento di Confcommercio.

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