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Newsletter DSU

18 febbraio
2015

  N° 12 - ANNO XI
TIROCINI FORMATIVI

Le indicazioni operative di Regione Lombardia per l’attivazione di tirocini e distacchi per persone straniere residenti all’estero

Regione Lombardia, con decreto del 3 febbraio 2015, n. 682, ha recepito gli standard minimi stabiliti nelle Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero (Lavoronews del 15 settembre 2014, n.57) e ha approvato le indicazioni operative e la relativa modulistica per la presentazione di tirocini e distacchi per tali soggetti. 

Per i cittadini stranieri, non comunitari, residenti nel loro paese di origine i tirocini vengono attivati sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto formativo che deve ottenere il visto regionale. 

Le indicazioni operative sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per la validazione del progetto formativo da parte della Regione in funzione del successivo visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998) da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero.   

In particolare prevedono che:

  • I destinatari dei tirocini sono le persone straniere residenti all'estero che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati;
  • il tirocinio formativo deve avere una durata minima di almeno tre mesi, e non può essere superiore a dodici mesi, comprese eventuali proroghe;
  • il visto regionale ha validità di sei mesi dalla data di validazione del progetto;
  • Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del La­voro, di concerto con il Ministro dell’Interno ed il Ministro degli Affari Esteri.
  • il soggetto ospitante deve fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto e una adeguata indennità.

Le indicazioni operative disciplinano anche la presentazione di progetti di distacco per finalità formative. In questa ipotesi, il distacco dovrà avere una durata massima di 24 mesi, proroghe comprese e il distaccato deve essere un cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea e dipendente da organizzazioni situate in altri Stati. 

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Avviso pubblico della Mobilità Internazionale del Lavoro attraverso tirocini formativi per stranieri che fanno ingresso in Italia

Italia Lavoro ha emanato un avviso pubblico, a valere sul Programma “La Mobilità Internazionale del Lavoro”, che prevede l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini formativi individuali di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che fanno ingresso in Italia al fine di completare un percorso di formazione professionale già attivato nel loro Paese

Per tali attività non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta della persona straniera nei limiti del contingente annuo determinato con decreto. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, vistato dalla regione (si veda la notizia sopra riportata). 

Italia Lavoro S.p.A. erogherà per ciascun tirocinio un totale massimo di € 6.000,00 a rimborso di un’indennità effettivamente corrisposta al tirocinante e per la effettiva realizzazione di servizi di supporto al percorso formativo. 

I tirocini dovranno avere una durata compresa tra un minimo di tre ed un massimo di sei mesi e concludersi entro il 31 dicembre 2015

Sono beneficiari dei contributi i soggetti ospitanti e i soggetti promotori abilitati all’attivazione e all’accoglienza di percorsi di tirocinio formativo. 

Le richieste di ammissione al contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 agosto 2015, dal soggetto promotore e verranno prese in considerazione in ordine cronologico, secondo la modalità a sportello e, devono essere relative a progetti di tirocinio già approvati e vistati da parte della competente Regione o Provincia Autonoma e corredate di documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del visto d’ingresso in Italia da parte del destinatario del tirocinio. 

Requisito obbligatorio per la presentazione di domande di ammissione ai contributi di cui al presente avviso è l’adesione al progetto individuale di tirocinio da parte di un’impresa/organizzazione italiana o straniera con sede legale e/o operativa nel Paese di origine del destinatario.

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