Firmato l’Accordo Quadro per la cassa integrazione in deroga per l’anno 2015È stato sottoscritto in sede di Commissione regionale per le politiche del lavoro, tra Regione Lombardia, Confcommercio Lombardia e le altre Parti Sociali, l’Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2015.
L’Accordo Quadro richiamando i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga contenuti nel Decreto Interministeriale n.83473 del 1° agosto 2014 (Lavoronews n. 53/2014), prevede che:
- la CIGD possa essere richiesta per una durata massima di 5 mesi nell’intero anno 2015, pari a 152 giorni di calendario;
- il calcolo della durata massima dei 5 mesi sia determinato sui periodi richiesti ed autorizzati indipendentemente dalla loro fruizione;
- la CIGD possa essere richiesta solo dalle imprese così come definite dall’articolo 2082 e 2083 c.c. (sono escluse per es. le associazioni datoriali o sindacali e gli studi professionali);
- i lavoratori possano essere messi in CIGD solo se alla data di inizio dell’intervento (sospensione/riduzione) abbiano 12 mesi di anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente;
- l’impresa prima di richiedere la CIGD deve far fruire ai lavoratori tutti gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi ecc.).
Gli accordi sindacali di cassa integrazione in deroga e le relative domande dovranno avere una durata non inferiore a 30 giorni di calendario e non superiori a 90 giorni di calendario.
La decorrenza della sospensione, definita nell’accordo sindacale, non deve essere antecedente alla data di sottoscrizione dell’accordo medesimo.
La domanda all’INPS deve essere presentata nel termine perentorio di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, mentre la domanda a Regione Lombardia deve essere presentata sempre nel termine di 20 giorni attraverso il sistema informativo GEFO, fatta salva la fase “iniziale” di attivazione del sistema.
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