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Newsletter DSU

24 novembre
2014

  N° 73 - ANNO X
SINDACATO

Il 12 dicembre sciopero generale Cgil-Uil

Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale dei lavoratori per venerdì 12 dicembre. Lo sciopero è stato indetto su lavoro, pensioni e contratto della pubblica amministrazione.  

La Cgil posticipa così lo sciopero generale già proclamato per venerdì 5 dicembre. 

L'astensione avrà durata pari all'intera giornata lavorativa per tutti i lavoratori pubblici e privati e l'organizzazione dello sciopero avrà carattere provinciale. 

Allo sciopero non ha aderito la Cisl.

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CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE, SOLIDARIETÀ

Sospensione note di rettifica per mancato rinnovo dei benefici della “piccola mobilità”

Le norme che prevedevano l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e i relativi incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta piccola mobilità), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, non sono state prorogate per il 2013.

Conseguentemente, le indicazioni emanate a suo tempo dall’Istituto (Lavoronews nn. 61 e 72/2013) erano:

  • non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
  • non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
  • in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.  

Ad oggi, l’Inps, con messaggio n. 8889 del 19 novembre c.a., in attesa che vengano rifinanziati gli incentivi connessi alla mancata proroga di tali disposizioni, rende noto che rimarranno sospese le iniziative volte al recupero dei benefici fruiti dai datori di lavoro relativamente ai lavoratori assunti dalle liste della cosiddetta “piccola mobilità”, limitatamente alle assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2012.

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Nuove indicazioni operative per la concessione del contratto di solidarietà

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 28 del 14 novembre c.a., ha fornito precisazioni ed indicazioni operative per la concessione del contratto di solidarietà (art. 5, c. 5 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993). 

Destinatari

  • imprese con oltre 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della CIGS;
  • imprese non superiori a 15 dipendenti, ma con almeno due dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione della CIGS;
  • imprese alberghiere nonché le aziende termali con almeno due dipendenti;
  • imprese artigiane con almeno due dipendenti. 

I dipendenti interessati al contratto di solidarietà devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni, alla data dell’inizio dello stesso, che possono essere computati anche in sommatoria, qualora vi si stato un cambio di appalto o la cessione di azienda, o di ramo di essa, ai sensi dell’articolo 2112 codice civile.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, con personale interessato da un contratto di solidarietà è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali. 

Il regime di solidarietà può riguardare anche lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e apprendisti comunque non oltre il termine di scadenza del rapporto di lavoro e purchè la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

La riduzione percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60% dell’orario contrattuale su base annua per ogni lavoratore. 

La retribuzione lorda di riferimento, per il calcolo del contributo di solidarietà, è quella denunciata all’Inps, relativa ai 12 mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzione dell’orario di lavoro, con esclusione del compenso per lavoro straordinario. 

L’impresa, per richiedere il contributo di solidarietà, deve presentare domanda, in duplice copia, di cui una in bollo, alla D.T.L. competente. Tali domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione alla D.T.L. stessa.

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Il Patto per il Riscatto Sociale: un’azione del Comune di Milano a sostegno dell’inserimento sociale e lavorativo

Il Comune di Milano sta promuovendo una nuova misura di sostegno al reddito che prevede l'erogazione di un contributo a fronte di un reale ed effettivo coinvolgimento attivo delle persone in stato di disoccupazione, residenti da almeno un anno e con un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni. 

Il beneficio non si configura solo come un sussidio economico ma intende promuovere un programma di inserimento sociale e lavorativo. Chi riceverà il sussidio, infatti, dovrà impegnarsi nell’attuazione di un programma di interventi, formalmente sottoscritto assieme ai referenti dei servizi sociali: il Patto per il Riscatto Sociale

Nel Patto saranno dettagliate una serie di azioni da compiere nei 6 mesi successivi alla presa in carico/sottoscrizione e che saranno modulate sulla base delle caratteristiche del beneficiario. Le misure saranno obbligatorie, ai fini dell’ottenimento del beneficio, quando riguarderanno la propria persona (partecipazione a corsi, inserimenti lavorativi, bilancio di competenza e percorsi di riqualificazione professionale, colloqui di consulenza, etc) e volontarie quando riguarderanno la vita di comunità, attraverso, ad esempio, una nuova esperienza di impegno sociale. 

Il coinvolgimento delle realtà economiche, territoriali e del privato sociale è fondamentale per l’attivazione di azioni di recupero e di promozione delle capacità professionali che favoriscano l’autonomia della persona e facilitino l’integrazione sociale. La partecipazione delle aziende al progetto potrà essere definita attraverso accordi che prevedano la possibilità di condividere e sviluppare forme di collaborazione con il Comune nel recupero sociale e lavorativo delle persone beneficiarie del sostegno al reddito. 

Le imprese interessate possono rivolgersi al Comune di Milano - Assessorato Politiche Sociali e Cultura della Salute, dott. Alessandro Cassuto tel. 0288454415 pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it

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LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Estese ai Dirigenti le procedure in materia di licenziamenti collettivi

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – legge europea 2013 –bis", che unitamente al disegno di legge di delegazione europea 2013, rappresenta lo strumento normativo con il quale l'Italia adegua il proprio ordinamento a quello europeo. 

La norma estende ai dirigenti le procedure previste in materia di licenziamenti collettivi, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014, che ha condannato l'Italia per la mancata applicazione ai dirigenti dell'art. 2 della Legge n. 223/1991, come richiesto dall'art. 2 della direttiva 98/59/CE. 

In particolare, le modifiche apportate alla legge n. 223/1991 sono le seguenti:

  • nel computo dei dipendenti, utile ai fini della verifica del superamento o meno della soglia dimensionale delle 15 unità, rientrano ora anche i dirigenti, per espressa previsione normativa;
  • estensione ai dirigenti, attraverso appositi incontri, distinti da quelli riguardanti gli altri lavoratori, delle procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi, vigenti per le altre categorie di lavoratori, ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare;
  • l'estensione delle procedure opera anche nel caso in cui, nell'ambito di un licenziamento collettivo, si intenda procedere al licenziamento di un solo dirigente;
  • in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il datore di lavoro é tenuto al pagamento, in favore del dirigente, di un'indennità, in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

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LAVORATORI ANZIANI

Esodo anticipato lavoratori prossimi al pensionamento

La Legge n. 92/12, all'art. 4, commi da 1 a 7 ter, ha introdotto una nuova prestazione per far fronte agli esuberi aziendali, incentivando l'uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi al pensionamento.

L’Inps ha ora pubblicato, sul proprio sito internet, il modello “COD.AP97” relativo alla domanda di prestazione per incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione, ai sensi della Legge n. 92/12 art. 4, commi da 1 a 7-ter.

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SICUREZZA SUL LAVORO

Gli obblighi per le imprese di nuova costituzione

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – legge europea 2013 –bis", che unitamente al disegno di legge di delegazione europea 2013, rappresenta lo strumento normativo con il quale l'Italia adegua il proprio ordinamento a quello europeo. 

L'art. 13, al fine di risolvere la procedura di infrazione 2010/4227 (proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente - violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE) va a modificare gli articoli 28 e 29 del Testo unico, introducendo nuovi obblighi. 

Attualmente all'art. 28 è previsto che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi ed elaborare il Dvr entro 90 giorni. 

Con la nuova disposizione viene aggiunto che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, degli adempimenti collegati alla valutazione del rischio di cui al comma 2 (lett. b), c), d), e) ed f) e al comma 3. 

Il datore di lavoro deve inoltre darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che potrà accedere, su richiesta alla documentazione. 

Analoga disposizione viene prevista nel caso di modifica delle condizioni di lavoro tali da rendere necessario l'aggiornamento e la rielaborazione della valutazione dei rischi (art. 29 comma 3). 

Anche in tale caso il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell' aggiornamento delle misure di prevenzione e darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che potrà accedere, su richiesta, alla documentazione.

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IRPEF

Certificazione Unica per i redditi 2014

L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha reso disponibili in bozza il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche della nuova "Certificazione Unica 2015" che, a partire dal 2015 per il periodo d'imposta 2014, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2015, per certificare i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Oltre alle informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, percepiti nel corso del 2014, ed ai contributi previdenziali ed assistenziali Inps, la nuova "Certificazione Unica" contiene anche i dati riguardanti il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico del dipendente per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.

Altra novità della nuova certificazione è l'apposita sezione dedicata alla gestione del cosiddetto "bonus Irpef" di 80 euro mensili, riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro ai dipendenti con reddito complessivo compreso tra 8.000 euro e 26.000 euro.

Frontespizio
Istruzioni
Specifiche tecniche

INAIL

Termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni

L’Inail, con Determina del Presidente n. 330 del 5 novembre c.a., informa che il nuovo termine per la presentazione all’Istituto delle denunce retributive annuali è fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) di ogni anno.

Resta ferma la scadenza al 16 febbraio di ogni anno per il pagamento dei premi di assicurazione.

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SCADENZE

Scadenzario mese di dicembre

Adempimenti contrattuali, contributivi e tributari inerenti il mese di dicembre.

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INDICE LAVORONEWS

Lavoronews - L'indice per argomento della newsletter dal n. 1/2014

Riportiamo l'indice per argomento delle notizie riportate nella newsletter dei Servizi Sindacali. Per visualizzare il numero che interessa occorre prima autenticarsi all'area Lavoro sito internet dell'Unione.

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A CURA DELLA DIREZIONE SINDACALE - WELFARE - SICUREZZA SUL LAVORO UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

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A cura della Direzione Sindacale - Sicurezza sul Lavoro
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