RAPPORTO DI LAVORO
Nessuna comunicazione alla Motorizzazione Civile per le auto aziendali ad uso promiscuoA chiarimento e rettifica delle istruzione diramate con la circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 (si veda Lavoronews n. 67/2014), la Direzione generale della Motorizzazione civile ha, ieri, illustrato con una nuova circolare (n. 23743 del 27.10.2014) le principali novità sull’annotazione sulla carta di circolazione dell’effettivo utilizzatore dei veicoli che restano per più di trenta giorni a disposizione di soggetti diversi dall’intestatario.
Ricordiamo che l’obbligo di comunicare il nome della persona non intestataria del veicolo è stata introdotta dalla Legge n. 120/2010 che ha riformato il Codice della strada al comma 4-bis dell’art. 94, prevedendo una sanzione amministrativa pari ad euro 705,00 con ritiro della carta di circolazione per chi omette tale comunicazione.
L’obbligo di comunicazione entrerà in vigore il prossimo 3 novembre e riguarda anche i veicoli aziendali concessi in comodato al dipendente.
Tuttavia, nella nuova circolare è stato precisato che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito; pertanto, è da escludersi ogni qualvolta la disponibilità del veicolo determini, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo a carico dell’utilizzatore.
Viene ribadito, inoltre, che nel comodato di veicoli aziendali deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
Pertanto, sono esclusi dai nuovi adempimenti:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (assegnazione dei veicoli aziendali ai lavoratori dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private);
- l’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali: ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative;
- l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale.
Rientra, invece, nell’obbligo di annotazione il caso del dipendente al quale l’auto aziendale è assegnata ad esclusivo uso privato e personale e non per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
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