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Newsletter DSU

5 agosto
2014

  N° 53 - ANNO X
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Ammortizzatori Sociali in Deroga: approvato il Decreto di riforma dei criteri per la concessione e sottoscritto l’Accordo Quadro III quadrimestre 2014

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia hanno sottoscritto il 1° agosto u.s. il decreto che stabilisce i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il decreto prevede che la Cassa Integrazione Salariale in Deroga – CIGD – potrà essere concessa o prorogata per i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti, in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di CIGD (solo per l’anno 2014 è stata prevista un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi).

Potranno richiedere la CIGD solo le imprese di cui all’art. 2082 codice civile.

Le domande potranno riguardare le seguenti causali:

  1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  2. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
  3. crisi aziendale;
  4. ristrutturazione e riorganizzazione.

La Cassa Integrazione Salariale in Deroga non potrà essere richiesta in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa.

L’impresa, inoltre, dovrà avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità compresa la fruizione delle ferie residue.

La CIGD potrà essere concessa:

  1. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno;
  2. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno.

Le nuove disposizioni si applicheranno agli accordi sindacali stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

*******

Sulla base delle nuove disposizioni oggi è stato sottoscritto in sede di Commissione regionale per le politiche del lavoro, tra Regione Lombardia, Confcommercio Lombardia e le altre Parti Sociali, l'Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga Terzo Quadrimestre 2014, che recepisce i criteri previsti dal decreto interministeriale.

Gli accordi sindacali dovranno avere una durata massima di 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Gli accordi sottoscritti in coerenza con i termini di presentazione delle domande e le modalità operative definite con successivo provvedimento, potranno avere una validità retroattiva a partire dal 1° settembre 2014.

In ogni caso, il trattamento di integrazione salariale in deroga non potrà superare la durata complessiva di 11 mesi nell’arco del 2014.

Le aziende dovranno dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità compreso la fruizione delle ferie residue.

La Regione provvederà alle autorizzazioni di cassa integrazione in deroga per il 2014 e la relativa trasmissione ad INPS compatibilmente con la effettiva disponibilità delle risorse e della definizione e messa a disposizione delle modalità operative di trasmissione definite da INPS.

Si ricorda che l'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e del numero dei lavoratori interessati, determinerà l'inammissibilità della domanda da parte di Regione Lombardia.

Con un successivo atto verranno definiti gli adeguamenti procedurali necessari, le modalità operative, le relative modulistiche e tabelle esplicative.

 

Decreto

 

Accordo Quadro
III quadrimestre 2014 

 

 

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