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Newsletter DSU

12 giugno
2014

  N° 38 - ANNO X
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Approvato l’Avviso pubblico di Regione Lombardia per il sostegno ai contratti di solidarietà

Il 9 giugno u.s., Regione Lombardia ha approvato l’Avviso pubblico per il sostegno dei contratti di solidarietà in attuazione della Legge Regionale n.21/2013. 

La Legge Regionale n.21/13 al fine di evitare l’interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano e la competitività dell’imprese, promuove la sottoscrizione dei contratti di solidarietà prevedendo l’erogazione di un contributo ai lavoratori ed un incentivo alle imprese.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 2.000.000,00 così ripartite:

  • 40% per i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende rientranti nel regime di CIGS, ai sensi del D.L. n.726/1984, convertito dalla legge 863/1984 (TIPO A);
  • 60% per i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. n.148/1993 convertito dalla L. 236/1993 (TIPO B). 

Possono beneficiare dei contributi le imprese che hanno:

  • sede legale o unità operative attive da almeno un anno nella Regione Lombardia;
  • stipulato o rinnovato un contratto di solidarietà a decorrere dal 27 dicembre 2013, data di entrata in vigore della L.R. n. 21/2013, che preveda una riduzione d'orario di almeno il 40 per cento del normale orario di lavoro;
  • ottenuto l’autorizzazione del contratto di solidarietà con decreto emesso dal Ministero del Lavoro. 

La quota di contributo concessa per ciascuna impresa richiedente non può eccedere 100.000,00 euro nell’arco di 12 mesi e comprende una quota di incentivo alle imprese e una quota per il sostegno al reddito dei lavoratori, così suddivise:

  • il 20% a titolo di incentivo per l’impresa;
  • l’ 80% a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori nelle seguenti misure:

-       fino al 10% massimo della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo A;

-       fino al 12,5% massimo della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo B. 

Il contributo è erogato all’impresa. La quota di contributo riservata al sostegno al reddito deve essere versata dall’impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà, entro 60 giorni dall’erogazione regionale. 

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata a Regione Lombardia entro 6 mesi dalla data di autorizzazione del Contratto di solidarietà con decreto emesso dal Ministero del Lavoro. 

La domanda di accesso al contributo può essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata all’avviso pubblico, scaricabile dal sito regionale www.lavoro.regione.lombardia.it e deve essere inviata via PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, indicando nell’oggetto “Domanda di contributo CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - ______________(indicare la ragione sociale dell’azienda)”. 

 

Legge Regionale
n. 21/2013

Avviso pubblico
 

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