I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendentiCon la circolare n. 9/E l’Agenzia delle Entrate risponde ai numerosi dubbi su beneficiari, calcoli e modalità di erogazione del credito Irpef previsto dal decreto legge n. 66/2014 (vedi lavoronews n. 26).
In particolare, nel documento di prassi si precisa che:
- i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26.000 euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Allo stesso tempo, , il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti;
- nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22.000 euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120);
- i redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del credito Irpef.
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