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Newsletter DSU

23 aprile
2014

  N° 25 - ANNO X
MINORI

Chiarimenti in merito all'obbligo del certificato penale in caso di rapporto di lavoro con minori

Con la circolare n. 9/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha fornito alcuni ulteriori ed importanti chiarimenti in merito al nuovo adempimento per i datori di lavoro, di richiedere il certificato del casellario giudiziale, introdotto dal Decreto Legislativo n. 39/2014; provvedimento relativo alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori.

In particolare, le precisazioni ministeriali prevedono che:

  • l'obbligo riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere);
  • l'obbligo si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma (co.co.pro., associazione in partecipazione, …);
  • non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter);
  • le agenzie di somministrazione rientrano tra i datori di lavoro obbligati all'adempimento legislativo;
  • l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
  • l'obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche, …);
  • in attesa del rilascio del certificato del casellario è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.

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JOBS ACT

Chiarimenti Inps sulle novità introdotte dal Jobs Act sui tempi determinati

L'Inps, con messaggio n. 4152 del 17 aprile c.a., fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni, di natura contributiva, previsti dal decreto legge n. 34/2014, riguardanti i tempi determinati.

In particolare: 

  • per i tempi determinati con causale sostitutiva, essendo gli stessi esclusi dal versamento del contributo addizionale ASpI pari all’1,4% dovuto sui rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, i datori di lavoro, nonostante l'introduzione della "acausalità",  dovranno continuare ad indicare tale particolare tipologia;
  • per i tempi determinati in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, come previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, per i quali, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, opera uno sgravio contributivo del 50%, le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine non incidono sull’operatività di tale beneficio.

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TIROCINI

Aggiornate le FAQ sui tirocini

Regione Lombardia ha rilasciato la nuova versione, aggiornata al 25 marzo 2014, delle FAQ relative ai tirocini, le quali riguardano:

  • i Tirocini (Disabili-Svantaggiati) art. 4 L.8 nov 1991, n.391;
  • le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

FORMAZIONE FINANZIATA

Nuove opportunità formative dal Fondo Forte

Forte – Fondo Interprofessionale per la formazione continua nel settore Terziario comunica che sono stati pubblicati gli Avvisi 3/12 bis e 5/12 bis.

  • Avviso 3/12 bis "Modalità per la richiesta di voucher formativi per i  lavoratori delle imprese aderenti a For.Te.":

prevede uno stanziamento complessivo di 1.500.000,00 euro, così suddiviso:

-       1.200.000,00 euro destinati ad aziende da 1 a 49 dipendenti

-       300.000,00 euro destinati ad aziende da 50 a 249 dipendenti

Ogni azienda potrà richiedere voucher per un valore massimo complessivo di 2.000,00 euro, se ha un numero di dipendenti compreso fra 1 e 49, e di 4.000,00 euro se ha, invece, un numero di dipendenti compreso fra 50 e 249. Le aziende con 250 dipendenti e oltre, titolari di CIA,  possono richiedere i voucher utilizzando le risorse accantonate nel proprio CIA. 

Per la presentazione delle domande, a valere sulle iniziative presenti nel Catalogo Nazionale on line di For.Te., è prevista un'unica scadenza, fissata per il giorno 26 maggio 2014, a partire dalle ore 8,30. 

Al fine di semplificare la procedura per la fruizione dei voucher, le Parti Sociali costituenti il Fondo  hanno sottoscritto accordi quadro ai quali le aziende dovranno aderire utilizzando il modulo per richiesta dei voucher denominato Allegato 1, contenuto nell'area Catalogo nazionale voucher del sito di For.Te.

  •  Avviso 5/12 bis "Promozione di progetti formativi per la formazione in materia di innovazione tecnologica e di processo":

 prevede uno stanziamento pari a euro 2.000.000,00.

I progetti potranno essere presentati entro un'unica scadenza, fissata per il 21 maggio 2014. Ciascun presentatore potrà candidare un solo progetto e le aziende potranno beneficiare di un solo finanziamento.

Ogni progetto formativo dovrà essere corredato dal relativo accordo sindacale e non potrà prevedere un finanziamento superiore ad euro 50.000,00.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza:

tel. 027750677

formazione@unione.milano.it

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SICUREZZA SUL LAVORO

Mancata vidimazione del registro infortuni

La Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello n. 9 del 27 marzo c.a., ha precisato che, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), che disciplinerà le comunicazioni relative agli infortuni, facendo quindi venir meno le disposizioni relative al registro degli infortuni, sono soggette al registro tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

La sua mancata tenuta o vidimazione comporterà pertanto per il datore di lavoro l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Si ricorda che in Lombardia, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 02/04/2007, è abolito l'obbligo di vidimazione del registro infortuni da parte delle ASL. 

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Obblighi degli allievi di istituti di istruzione, identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, informazione e formazione di docente non dipendente chiamato in caso di urgenza

La Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello n. 1 del 27 marzo c.a., in relazione a differenti quesiti ha precisato che: 

  • fermo restando che tutti gli strumenti devono essere utilizzati secondo i principi di diligenza e prudenza, il D.Lgs. n. 81/08 equipara ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui si faccia uso di laboratori e attrezzature di lavoro in genere, esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;
  • nel richiamare l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, che ha dato indicazioni relative a quanto previsto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, in merito alla richiesta di collaborazione agli Organismi paritetici territorialmente presenti per l’organizzazione di attività formative da parte del datore di lavoro, la Commissione ha ribadito che il territorio di riferimento possa essere individuato nella provincia. Nei casi in cui il sistema della pariteticità non sia articolato a livello provinciale, la richiesta di collaborazione opererà a livello regionale. Nel caso in cui gli OO.PP. non siano presenti, il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.
  • Non è onere del datore di lavoro dimostrare la non presenza  dell'Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui lo stesso svolge la propria attività;
  • premesso che l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevede il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con una azienda dello stesso settore produttivo, il datore di lavoro può dimostrare l'adempimento di cui all'art. 37 del d.lgs. 81/08 (obbligo di formazione) chiedendo al lavoratore l'esibizione dell'attestato di frequenza. Diversamente, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall'Accordo sopra richiamato, il datore di lavoro dovrà provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione.

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Sorveglianza sanitaria: "collaborazione" del medico competente

La Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello n. 5 del 27 marzo c.a., relativamente all’interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08, di come debba intendersi il termine "collabora" da parte del medico competente ha precisato che l'attività di collaborazione del medico competente è stata ampliata dal T.U. sulla sicurezza, in quanto viene estesa anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, introducendo una sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.

Pertanto, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, il medico competente è obbligato a collaborare sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro o acquisendole di sua iniziativa attraverso ad esempio la visita degli ambienti di lavoro o l'acquisizione di elementi utili desunti dalla cartella sanitaria.

L'obbligo di collaborazione va pertanto inteso in maniera attiva, e qualora il medico competente sia nominato dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, il nuovo medico competente dovrà provvedere alla rivisitazione della valutazione dei rischi previa acquisizione delle necessarie informazioni.

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Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente

La Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello n. 3 del 27 marzo c.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 il quale prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici attraverso l'acquisizione del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio e l'acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti tecnici, ha precisato che il datore di lavoro committente non può richiedere copia del DUVRI, in quanto la redazione di tale documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente. Quest'ultimo potrà richiedere, viceversa, tutti i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI.

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Obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

La Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello n. 8 del 27 marzo c.a., relativamente all’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, ha precisato che si applica il regime previsto per i lavoratori autonomi per i quali viene disposta l'applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08 ovvero l’obbligo di utilizzo delle attrezzature di lavoro conformi alle normative e obbligo di uso di DPI.

Inoltre, qualora i soggetti sopra richiamati  svolgano la loro prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti lavorativi e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad adottare tutte quelle misure utili ad eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti ad eventuali interferenze tra i diversi soggetti.

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INDICE LAVORONEWS

Lavoronews - L'indice per argomento della newsletter dal n. 1/2014

Riportiamo l'indice per argomento delle notizie riportate nella newsletter dei Servizi Sindacali. Per visualizzare il numero che interessa occorre prima autenticarsi all'area Lavoro sito internet dell'Unione.

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