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Newsletter DSU

3 marzo
2014

  N° 12 - ANNO X
APPRENDISTATO

Le Linee guida Stato – Regioni sulla formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante

La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 20 febbraio 2014, ha approvato le Linee guida in materia di apprendistato professionalizzante, secondo il rinvio operato dall'art. 2, comma 2 del d.l. n. 76/2013 (Lavoronews n. 52/2013). 

I temi affrontati riguardano:

L'offerta formativa pubblica (durata, contenuti e modalità di realizzazione)

Viene stabilito che il 50% delle risorse ripartite annualmente dal Ministero del Lavoro dovranno essere utilizzate per la predisposizione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Laddove le risorse siano esaurite, in riferimento al periodo di indisponibilità, le amministrazioni regionali ne daranno comunicazione anche alle DTL, quale causa esimente per le imprese dall'obbligo della formazione di base e trasversale. 

La formazione di base e trasversale, infatti, è obbligatoria in presenza del finanziamento regionale ovvero se definita tale dalla disciplina contrattuale di riferimento. Per quanto riguarda il CCNL Terziario, l'assenza di tale obbligo determina la non obbligatorietà della formazione di base e trasversale in caso di assenza del finanziamento.

Viene, altresì, stabilito che la durata e i contenuti della formazione pubblica siano graduati in ragione del titolo di studio in possesso dell'apprendista. Più in particolare: 

  • 120 ore per chi sia privo di titolo di studio ovvero abbia solo licenza elementare e/o secondaria di I grado;
  • 80 ore per chi abbia diploma di scuola secondaria di II grado o abbia una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 40 ore per chi sia in possesso di laurea o titolo equivalente. 

Tale durata è ulteriormente ridotta per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti, uno o più moduli formativi. 

Si specifica che la formazione di base e trasversale dovrebbe realizzarsi, di norma, nella fase iniziale del contratto. 

Vengono poi indicate le competenze da acquisire tramite la formazione di base e trasversale (ad esempio, formazione generale in materia di salute e sicurezza, organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, competenza digitale, etc.). 

Nel caso in cui l'azienda decida di non avvalersi dell'offerta formativa pubblica e di erogare direttamente la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali, dovrà disporre di standard minimi (luoghi idonei e risorse umane con adeguate capacità e competenze). 

Il Piano Formativo Individuale

In tema di Piano Formativo Individuale, riprendendo quanto espresso dalla legge, le linee guida ribadiscono che esso sia obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione tecnico professionale. 

La registrazione della formazione

Sulla registrazione della formazione, il testo prevede che l'azienda sia tenuta a registrare sul libretto formativo la formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita. In mancanza del libretto formativo, la registrazione avviene su un documento che abbia i contenuti minimi del modello di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 10 ottobre 2005 e che indicherà le informazioni personali dell'apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. 

La disciplina per le imprese multilocalizzate

Per quanto riguarda le imprese multilocalizzate, esse possono adottare la disciplina della Regione ove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle linee guida, possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno le sedi operative. 

Le disposizioni dovranno essere recepite entro 6 mesi dalle Regioni e Province autonome.

Linee guida apprendistato

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Assunzione di lavoratori licenziati da soggetti che non esercitino attività d'impresa

Contrariamente a quanto disposto dal Ministero del Lavoro, con interpello n. 10/2011, l'Inps, con messaggio n. 2761 del 21 febbraio c.a., rende noto che i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da soggetti che non esercitino attività d'impresa, quali gli studi professionali, non possono godere degli incentivi previsti per tale tipologia di assunzione.

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SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI LAVORO

La maxisanzione per le violazioni in tema di instaurazione del rapporto di lavoro e di orario di lavoro

È entrata in vigore sabato scorso, 22 febbraio, la legge 21 febbraio 2014 n. 9, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia». 

Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare (art. 14) 

Nell'ambito delle misure per il contrasto del lavoro sommerso o irregolare, il Ministero del Lavoro viene autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore tecnico e ispettore del lavoro. 

I maggiori introiti derivanti dall'incremento di talune sanzioni amministrative saranno assegnati al Fondo Sociale per l'occupazione e formazione e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro. 

Inoltre, nel confermare l'inasprimento del 30% delle sanzioni amministrative per mancata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, viene chiarito che restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. 

Infine, il decreto prevede che le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di durata massima dell'orario di lavoro consentita, nonché in caso di mancato rispetto della disciplina normativa sul riposo settimanale (art. 18 bis c. 3 e 4 del DLgs 66/2003) siano raddoppiate, in luogo della decuplicazione originariamente prevista nel testo del decreto legge (Lavoronews n. 79 del 31.12.2013), e che tale disposizione si applichi alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

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SICUREZZA SUL LAVORO

Adozione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e la sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese

La Commissione Consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento che indica le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e la sicurezza nelle piccole e medie imprese, in attuazione del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 5-bis DLgs 81/08 e s.m.i.) 

Il documento è stato recepito con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, del quale se ne è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014. 

La finalità del documento è quella di fornire alle piccole e medie imprese (come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18.4.2005) che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione di salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione ed efficace attuazione di un sistema aziendale, idoneo ad avere efficacia esimente nei confronti dei reati previsti dall'art, 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del d.lgs. 231/2001. 

L'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione, che non ha natura vincolante, dipendono dalla complessità dell'organizzazione aziendale più che dalla sua dimensione e quindi nell'effettuare tale scelta dovrà tenersi conto di questa particolarità. 

Più in generale, si specifica nel documento, la realizzazione di un modello di gestione, anche secondo modalità semplificate, rappresenta un impegno, in particolare per le imprese con un numero minimo di lavoratori e con una struttura organizzativa semplice, e pertanto le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte devono valutare l'opportunità di implementare un modello organizzativo di tale struttura. 

Le procedure semplificate per l'adozione dei modelli di gestione delineano una serie di scelte organizzative, descrivendone le modalità attuative, per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza, attraverso la predisposizione di alcune schede, riportate nei moduli allegati presenti nel documento e che si riferiscono in particolare a:

  • scheda di analisi iniziale (con l'individuazione degli impegni generali, le aree di miglioramento, gli obiettivi specifici ai fini della definizione della politica aziendale sulla salute e tutela della sicurezza);
  • identificazione e rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad impianti, attrezzature, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (in fase di implementazione del modello di gestione, in occasione di nuovi acquisti di macchine, attrezzature, DPI etc. e in fase di mantenimento della conformità di macchine e attrezzature;
  • attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, aggiornando la VDR attraverso le informazioni ottenute dall'attività di monitoraggio;
  • attività di natura organizzativa, quali la gestione delle emergenze e di pronto soccorso, la gestione degli appalti, la sorveglianza sanitaria, la formazione e informazione dei lavoratori;
  • attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie per legge;
  • verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (sorveglianza/monitoraggio o misurazione dell'adozione di procedure e modelli, indagine su infortuni, incidenti o situazioni pericolose, non conformità, azioni correttive e azioni preventive);
  • sistema di controllo sull'attuazione del modello organizzativo e mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (attraverso effettuazione di audit interni di sicurezza, programmazione e conduzione dell'audit, identificazione degli auditors interni ed eventuale riesame del modello di gestione).

Il decreto ministeriale
L’avviso di pubblicazione in G.U.
Il documento della Commissione Consultiva
La modulistica

CONVEGNI, SEMINARI, INIZIATIVE

Sportello Intrastat con cadenza mensile: riduzione tariffa anno 2014

La Direzione Settore Commercio Estero rende noto le nuove tariffe per il 2014 per i soggetti che presentano mensilmente i modelli Intrastat.

Le aziende interessate ad avere ulteriori informazioni in merito al funzionamento ed alle tariffe dello SPORTELLO INTRASTAT sono pregate di contattare la Direzione Settore Commercio Estero (Tel. 02-7750456 – 02-7750344 – email: commercio.estero@unione.milano.it). 

Circolare tariffe Intrastat
Tariffa mensile Instrastat
Tariffa trimestrale Intrastat 

SCADENZE

Scadenzario mese di marzo

Adempimenti contrattuali, contributivi e tributari inerenti il mese di marzo.

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INDICE LAVORONEWS

Lavoronews - L'indice per argomento della newsletter dal n. 1/2014

Riportiamo l'indice per argomento delle notizie riportate nella newsletter dei Servizi Sindacali. Per visualizzare il numero che interessa occorre prima autenticarsi all'area Lavoro sito internet dell'Unione.

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