Guida operativa: le comunicazioni relative all’utilizzo del lavoro somministratoL'articolo 24 del DLgs. 276/2003 ha previsto l’obbligo a carico di tutte le aziende (indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati) di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all’utilizzo dei lavoratori somministrati (ex-interinali).
Le comunicazioni da effettuare sono due:
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
- prima della stipula del contratto di somministrazione;
- entro cinque giorni successivi in caso di motivate ragioni d’urgenza.
COMUNICAZIONE ANNUALE
- entro il 31 gennaio di ogni anno, riferita ai dodici mesi precedenti (1°/1 – 31/12). Per le aziende che applicano il C.C.N.L. del Turismo entro il 20 febbraio (art. 91 CCNL Turismo).
Le comunicazioni, in assenza di RSA/RSU, devono essere inoltrate alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori ai seguenti indirizzi:
MILANO |
MONZA |
LODI |
FILCAMS CGIL C.so di P.ta Vittoria 43
20122 Milano
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FILCAMS CGIL
Via Premuda, 17
20900 Monza
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FILCAMS CGIL Via Lodivecchio 31
26900 Lodi
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FISASCAT CISL Via Benedetto Marcello, 18
20124 Milano
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FISASCAT CISL Via Dante 17/a
20052 Monza
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FISASCAT CISL
Via Gaffurio 22
20075 Lodi
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UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7
20124 Milano
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UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7
20124 Milano
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UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7
20124 Milano
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L’articolo 24 prevede che solo la comunicazione annuale possa essere inoltrata alle OO.SS. tramite l’Associazione imprenditoriale alla quale l’azienda aderisce.
Le imprese associate in regola con il versamento del contributo ASCOM e prive di RSA/RSU possono inoltrare a Unione Confcommercio Milano la comunicazione annuale con tutte le informazioni richieste dalla legge al seguente indirizzo:
Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro
Corso Venezia, 47
20121 Milano
sindacale@unione.milano.it
Fax 027750488
La Direzione provvederà a ritrasmettere alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria la comunicazione pervenuta.
La comunicazione deve necessariamente contenere tutti i seguenti dati:
- il numero dei contratti di somministrazione stipulati;
- i motivi del ricorso alla somministrazione;
- la durata dei contratti;
- il numero dei lavoratori somministrati utilizzati;
- la qualifica dei lavoratori somministrati utilizzati.
LE COMUNICAZIONI DOVRANNO PERVENIRE (Via Fax, mail o R/R) ENTRO E NON OLTRE IL 28 GENNAIO 2014
Si ricorda che il D.Lgs. n. 24/2012 ha introdotto sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 in caso di mancata comunicazione.
Visto l’approssimarsi della scadenza del 31 gennaio 2014 la Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro di Unione Confcommercio ha predisposto una breve ed essenziale “Guida operativa alle comunicazioni relative all’utilizzo del lavoro somministrato” quale utile aiuto alle aziende associate, per assolvere a questo ulteriore adempimento amministrativo.
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